Sequestro giudiziario di quote e violazione dell’art. 2479 codice civile
È pacificamente ammissibile il sequestro giudiziario nell’ipotesi di esperimento di azioni contrattuali, con cui si chieda la restituzione del bene, infatti, ai sensi dell’art. 670, n. 1), c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario anche i beni rispetto ai quali sia sorta una controversia dalla cui decisione possa scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio del bene, eventualmente in accoglimento di un’azione personale – e quindi non necessariamente reale – a qualsiasi titolo pervenuto nella disponibilità di altri.
I requisiti del sequestro si concretano nell’esistenza di una controversia sulla proprietà o il possesso di un bene (tale da considerarsi, ai sensi dell’art. 812 c.c., anche la quota di S.r.l.) e nella necessità di evitare che possano essere posti in essere degli atti dispositivi inerenti al bene oggetto della controversia. Non è, invece, necessario il requisito del periculum in mora, quanto, piuttosto, quello dell’opportunità di provvedere alla custodia del bene, per la quale è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità – sia pure astratta – che si concretizzino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
In conformità al disposto dell’art. 2479, comma secondo, n. 5), c.c., in materia di S.r.l., le decisioni comportanti una sostanziale modifica dell’oggetto sociale -quale ad esempio la cessione dell’azienda costituente l’attività sociale – possono essere assunte solo tramite delibera assembleare, non potendo, pertanto, essere assunte in forza di determinazione dell’organo amministrativo.
Per quello che concerne la legittimazione attiva, a far valere l’irregolarità inerente all’assunzione di decisioni di tal genere, laddove prese in modo non conforme al suddetto dettato normativo, essa spetta – esclusivamente – alla società e non ai singoli soci. Infatti, ai sensi dell’art. 2475-ter, norma che disciplina l’ipotesi di contratti da un amministratore in conflitto di interessi, l’annullamento può essere demandato unicamente dalla società, poiché è rispetto ad essa sola che è ipotizzabile il conflitto. La facoltà di reazione dei soci, invece, ricorrerà solo nel caso in cui si tratti di atti dannosi per la società, il relativo intervento potrà aver luogo, pertanto, ai sensi dell’art. 2476, il quale disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)