Affermazioni offensive e del tutto infondate in atti: responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua prospettazione sia priva di qualsivoglia supporto argomentativo sia in fatto che in diritto e piuttosto rivelatrice di mero malanimo e volontà offensiva nei confronti della controparte (nel caso di specie, il Tribunale ha così qualificato il comportamento della parte che ha proposto una domanda risarcitoria infondata, facendo apparire, in atti, un finanziamento effettuato dalla controparte come un “conferimento”, così da poter dedurre ingiustificatamente l’illiceità penale ex art 2626 c.c. della condotta di restituzione del medesimo; ulteriore profilo di illiceità e temerarietà è stato ravvisato nella condotta della parte che, da un lato, sottolinei in modo apodittico la falsità ed illiceità penale di un documento contenente una ratifica dell’operato della controparte da lei personalmente sottoscritto e, dall’altro lato, si dichiari indisponibile a disconoscere l’autenticità della firma o del documento medesimo, con ciò rendendo palese la valenza meramente offensiva delle accuse di falso mosse nei confronti della controparte).