Concorrenza parassitaria e denigrazione commerciale mediante account dei social-network
Ricorre l’ipotesi della “concorrenza parassitaria” quando l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Questo tipo di concorrenza si realizza in una pluralità di atti che, pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme costituiscono un illecito, poiché concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un’attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica).
Ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. costituisce denigrazione commerciale la diffusione da parte di un imprenditore di notizie relative ad un proprio concorrente idonee a influire negativamente sul giudizio del pubblico. Le notizie devono essere idonee a causare, anche solo potenzialmente, un danno concorrenziale, che si traduce, nella sostanza, in maggiori difficoltà sul mercato (perdita di clientela o di fornitori, ricadute sull’organizzazione dell’impresa). E’ pacifica la idoneità del social network Facebook a conferire ai post ivi pubblicati quella “diffusività” richiesta per l’integrazione dell’illecito di concorrenza denigratoria. Le modalità di funzionamento di detto social network permettono, infatti, la visibilità dei messaggi ivi pubblicati a prescindere dal fatto di essere “amici” della titolare della pagina dove essi compaiono, giacché quest’ultimo ben avrebbe potuto optare per un profilo c.d. “aperto”, ossia visionabile dall’intera comunità del social network. Peraltro, la capacità diffusoria di detto social network è stata pacificamente riconosciuta da plurima giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha affermato come Facebook costituisca luogo e mezzo di divulgazione di contenuti anche in tema di ingiuria e diffamazione, ivi definito come “luogo aperto al pubblico” (Cass. pen., 11 luglio 2014, n. 37596), nonché ritenuto finanche oggetto di concorrenza sleale confusoria (Trib. Torino, ord. 7 luglio 2011).