Formalità necessarie per la valida convocazione dell’assemblea dei soci
Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, disciplinata dal legislatore con la norma dispositiva (oggi divenuta suppletiva) contenuta nell’art. 2484 c.c. (oggi art. 2479 bis, co. 1, c.c.), la circostanza che tanto il vecchio testo normativo dell’art. 2484 co. 1 c.c. quanto il nuovo art. 2479 bis co. 1 c.c. facciano riferimento alla “spedizione” e non alla “ricezione” dell’avviso di convocazione, prescrivendo che essa debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all’adunanza, lascia intendere che ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare non occorre guardare al momento della ricezione dell’avviso, ma a quello della sua spedizione. La sensazione che, così operando, si rischi di sacrificare eccessivamente il diritto del socio, a fronte dell’esigenza di certezza e celerità del procedimento assembleare, si stempera ove si consideri che, nella disciplina in esame, le disposizioni del codice sono espressamente di carattere derogabile (ed anzi, nella formulazione successiva alla riforma, di carattere dichiaratamente suppletivo): di modo che nulla impedisce ai soci i quali vogliano meglio tutelare il loro diritto di partecipazione informata all’assemblea di convenire, all’atto della stipulazione del contratto di società, una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione, anziché dalla sua spedizione. Quando, però, una tale o altra simile indicazione statutaria manchi, è alla disposizione di legge che occorre fare riferimento, adeguandosi al suo chiaro tenore.