Revoca senza giusta causa delle deleghe ex art. 2381 c.c. e diritto dell’amministratore al risarcimento del danno
Nelle società di capitali – in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 2383 co. 3 c.c. – la revoca delle deleghe decisa dal consiglio di amministrazione ex art. 2381 co. 2 c.c. deve essere anch’essa assistita da giusta causa, sussistendo in caso contrario il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Anche in quest’ultima fattispecie infatti (al pari di quanto avviene in caso di revoca dall’ufficio di amministratore), la discrezionalità di cui gode il consiglio di amministrazione nel definire la propria organizzazione interna trova un limite nell’obbligo di risarcire i danni economici e reputazionali subiti dall’amministratore cui sono state revocate senza giusta causa le deleghe.
L’assenza di qualsiasi motivazione in merito alle ragioni che hanno indotto l’organo gestorio a revocare le deleghe un tempo concesse a un amministratore giustifica il diritto di quest’ultimo ad essere risarcito dei danni subiti, a nulla valendo una motivazione tardiva fornita dalla società solo in sede contenziosa.
L’immotivata revoca delle deleghe concesse ai sensi dell’art. 2381 c.c. costituisce per l’amministratore una giusta causa di rinuncia al proprio ufficio ex art. 2385 c.c..
Conformemente al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 4248/2016, se i difetti di rappresentanza e di autorizzazione di cui all’art. 182 c.p.c. (nel caso di specie, l’assenza della delibera assembleare prevista dall’art. 2393 c.c.) non sono rilevati ex officio, ma vengono eccepiti da controparte, l’onere del rappresentato di sanare tali vizi sorge immediatamente e senza la necessità per il giudice di assegnare un termine che non sia stato motivatamente richiesto, poiché sull’eccezione di parte è onere di chi ne sia il destinatario contraddire nei tempi e con le modalità previste dalla legge (nel caso di specie, rilevata l’assenza della delibera in questione, controparte nulla aveva replicato nelle sue prime difese, limitandosi a chiedere in comparsa conclusionale la concessione dei termini di cui al secondo comma dell’art. 182 c.p.c.).
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)