Estinzione del diritto di usufrutto su quota di s.r.l. per condotta abusiva dell’usufruttuario
L’usufruttuario di una partecipazione sociale deve astenersi da comportamenti che possano arrecare ingiusto danno al nudo proprietario della quota ed in particolare da modi di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economica della partecipazione in società, esponendosi altrimenti al rischio di estinzione dell’usufrutto nonché all’azione risarcitoria del proprietario leso.
Lo scioglimento della società, anche se provocato dall’usufruttuario con il proprio voto o la propria condotta (nella specie: l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per l’insanabile dissidio tra i titolari delle partecipazioni sociali), non costituisce perimento della cosa ai sensi dell’art. 1014 c.c. né abuso dell’usufruttuario ai sensi dell’art. 1015 c.c. Lo scioglimento dell’organizzazione societaria e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma in diritto alla quota di liquidazione, sicché il nudo proprietario non soffre nessun pregiudizio per il mero fatto dello scioglimento della società cui partecipava.
Il nudo proprietario non può lamentarsi delle scelte che concretamente l’usufruttuario operi, perché in difetto di diverse risultanze dal titolo costitutivo dell’usufrutto, egli è nei confronti dell’usufruttuario in uno stato di sostanziale soggezione, i cui unici limiti sono quelli di abusivo deterioramento o distruzione della cosa, che di per sé non possono essere individuati in una cattiva scelta in punto di nomina degli amministratori, né nella cooperazione dell’usufruttuario alla decisione di sciogliere anticipatamente la società.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)