Impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo di società, sequestro giudiziario di azienda e prova del conflitto d’interessi
La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio di merito, priva di pregio le eccezioni di inammissibilità che fanno leva sulla novità di alcune domande prospettate, fermo il rispetto delle regole volte alla tutela del contraddittorio. Va, pertanto, rigettato il reclamo avverso l’inammissibilità della modifica delle domande (cautelari e di merito) ad opera del reclamato parte resistente, soprattutto quando la modifica stessa sia intervenuta a seguito delle eccezioni e produzioni di parte ricorrente in comparsa e quando quest’ultima abbia in concreto avuto l’ultima parola e adeguati termini per replicare.
L’impianto fotovoltaico insistente su terreni agricoli di proprietà di una società, con i rapporti negoziali ed autorizzatori col gestore della rete elettrica ad esso connessi, può essere considerato ramo d’azienda quando: (i) l’oggetto sociale della titolare dell’impianto concerne l’attività di compravendita, di conduzione diretta o affitto di fondi agricoli; (ii) il complesso dei beni, installazioni tecniche, contratti e diritti afferenti all’impianto fotovoltaico rivesta una sua autonoma ed unitaria consistenza materiale e giuridica a servizio di una attività collaterale e strumentale rispetto all’oggetto principale. Conseguentemente, potranno applicarsi legge sui rapporti, contratti e crediti connessi (artt. 2558-2560 c.c.), che ben ne consentono la sequestrabilità in una con la universitas iuris ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c.
Non è utilizzabile una scrittura privata invocata dal ricorrente/reclamante quando, a seguito di una sua contestazione da parte del resistente per mancata conformità all’originale ex art. 2712 c.c., non sia stato prodotto in giudizio il documento originale.
Se in concreto il documento ha ad oggetto la cessione dell’impianto fotovoltaico quale unico bene capace di produrre reddito per la parte alienante, a fronte di un prezzo il cui pagamento non sia stato provato, il contratto è verosimilmente annullabile per manifesto conflitto d’interesse ex artt. 1394 e 2475-ter c.c. e sussiste il fumus boni juris.
Quanto al periculum in mora, invece, ai sensi dell’art. 670 c.p.c. è necessario e sufficiente che sussista la mera opportunità di affidare ad un terzo la gestione temporanea del bene la cui proprietà o possesso siano controversi.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)