Modello comunitario e concorrenza sleale
In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del modello della ricorrente, incombe sul titolare della registrazione l’onere di provare l’allegata predivulgazione e se essa si sia verificata nel “periodo di grazia”.
L’accertamento della fattispecie di concorrenza sleale per imitazione confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. postula la verificazione oltre alla sussistenza della condotta dell’imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche di altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, quali la capacità distintiva del segno e la sua notorietà qualificata. L’imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. La tutela offerta dall’art. 2598 n 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e postula l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva, quali elementi costitutivi della dedotta violazione. L’onere probatorio incombe su chi agisce in contraffazione.