Marchio registrato: nullità per assenza di capacità distintiva e decadenza per non uso.
Affinché un marchio possa essere ritenuto nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 CPI, è necessario che l’assenza del carattere distintivo sussista all’epoca della registrazione dello stesso.
Dal momento che per l’attore in decadenza appare estremamente difficoltoso fornire la prova storica negativa del mancato uso del marchio, in ragione della sua estraneità all’organizzazione dell’impresa titolare dello stesso, l’art. 121 comma 1 del CPI autorizza la prova mediante presunzioni semplici, anche in considerazione della possibilità per il titolare della privativa di contestare il valore presuntivo degli elementi allegati dalla controparte. La presenza sul mercato italiano di prodotti derivanti da importazione parallela non dimostra un uso effettivo del marchio, bensì un utilizzo meramente simbolico e sporadico e perciò non idoneo ad evitare la decadenza per non uso.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)