Competenza territoriale, cumulo soggettivo e limiti all’applicazione dell’art. 33 c.p.c.
Qualora le domande proposte dall’attore siano equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione l’art. 33 c.p.c., in forza del quale le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.
Un limite all’applicazione dell’art. 33 c.p.c. discende dall’applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza, è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che l’attore aveva proposto domande equiordinate: una proposta anche nei confronti di P.A. con sede a Roma e l’altra proposta solo nei confronti di un Consorzio con sede a Messina – ha escluso l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. perché ha ritenuto che la prima domanda fosse artificiosa (finalizzata esclusivamente a spostare la competenza davanti al Foro di Roma), sicché la competenza doveva essere valutata solo con riferimento alla seconda domanda. Per tale domanda i soli Giudici competenti erano il Tribunale di Palermo o, in alternativa, il Tribunale di Catania; pertanto, davanti a tali Giudici (e non davanti al Tribunale di Roma) avrebbe dovuto essere radicata la controversia].