Collegamento negoziale di un contratto di cessione del marchio e valutazione dei rimedi cautelari più opportuni a seguito della risoluzione
Nell’ambito della risoluzione di un più ampio rapporto di collaborazione, occorre stabilire se il contratto risolto faccia parte di un’ipotesi di collegamento negoziale con un successivo contratto di cessione del marchio. Qualora risultasse sussistente il suddetto collegamento, dalla risoluzione del primo negozio discenderebbe anche quella dell’accordo di cessione visto il nesso di stretta interdipendenza tra i due contratti (simul stabunt simul cadent). Perché si possa parlare di collegamento negoziale è necessaria la presenza di due requisiti: un primo elemento oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti a regolamentare interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica unitaria, e un secondo elemento soggettivo, individuato nel comune intento pratico delle parti di volere non soltanto l’effetto tipico dei singoli negozi posti in essere di volta in volta, ma anche il coordinamento degli stessi per realizzare un fine ulteriore, comune, che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cd. super causa).
In termini di rimedi cautelari, l’attualità dell’utilizzazione del segno da parte di un soggetto non autorizzato (essendo venuto meno il titolo contrattuale) determina il pericolo imminente che giustifica l’applicazione di una misura cautelare per la cessazione della prosecuzione della violazione. L’invocata misura inibitoria, assistita da astreinte, sia nel presente ambito industrialistico, tenuto conto delle peculiarità del caso, l’unica misura adeguata e idonea, poiché il sequestro giudiziario del marchio non può impedire la prosecuzione o la reiterazione dell’uso del marchio da parte dell’autore della violazione; uso che si estrinseca con la mera replica del segno distintivo, sempre possibile anche se fosse nominato un custode giudiziario.