Uso promiscuo del marchio concesso in franchising e criteri di liquidazione del danno reputazionale alla brand image
Viola i diritti ex artt. 20 e 23 del titolare del marchio il franchisee che in un punto vendita c.d. “monomarca” offre in vendita prodotti privi del marchio, prodotti di altri fornitori ma a marchio del franchisor o prodotti recanti un marchio differente da quello del franchisor.
L’illegittima appropriazione dell’avviamento, dei pregi e del know-how, mediante attività svilenti dovute alla vendita di prodotti di qualità inferiore a quelli del franchisor, comporta l’erosione del valore del marchio e della brand image del medesimo, intaccando l’alto posizionamento ed il livello di eccellenza del marchio e dei prodotti che contraddistingue. Questa voce di danno che assorbe quella allegata in termini di danno morale (venendo quest’ultimo a sovrapporsi e coincidere in una società commerciale con quello subito dall’immagine aziendale) non può che essere liquidata in via equitativa, in misura pari ad una quota del danno patrimoniale.