Cessione di quote di s.r.l.: inapplicabilità della regola del possesso vale titolo
Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell’ipotesi di cessione di quote di s.r.l. posta in essere dal falsus procurator. A riguardo, con riferimento alla analoga fattispecie dell’usucapione abbreviata, di cui all’art. 1159 cod. civ., la Suprema Corte ha statuito che tale ipotesi non è configurabile in relazione all’acquisto posto in essere da un “falsus procurator” del proprietario, non integrando l’atto compiuto in nome altrui da persona sprovvista di poteri rappresentativi un titolo idoneo a trasferire la proprietà, quanto, piuttosto, un atto negoziale inefficace, né potendo, in tal caso, sussistere il requisito della buona fede dell’acquirente, intesa come ignoranza dell’alienità del bene. Tale principio, seppur riferito nella suindicata pronuncia all’ipotesi prevista dall’art. 1159 c.c. e quindi alla alienazione di beni immobili, appare applicabile anche in caso di vendita a non domino di beni mobili, stante la identità di ratio.
Inoltre la non applicabilità della regola di cui all’art. 1153 c.c. è confermata dal fatto che la menzionata norma si riferisce espressamente ai beni mobili e il successivo art. 1156 c.c. ne esclude l’applicabilità ai beni iscritti in pubblici registri, tra cui le quote di società a responsabilità limitata.
Ai sensi dell’art. 2475ter, comma 1 c.c., i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato. L’accertamento dell’esistenza del conflitto deve essere, peraltro, condotto sulla base del contenuto e delle modalità dell’operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto.
Nel caso in cui l’amministratore di una società abbia concluso un contratto con se stesso (in proprio o quale rappresentante di altra società) sussiste una situazione di conflitto di interessi qualora, in concreto, sia accertata una incompatibilità degli interessi di cui siano portatrici le parti rappresentate dal medesimo soggetto. L’accertamento di una situazione di conflitto di interessi comporta l’annullabilità del contratto.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)