L’ampliamento del contenuto oggettivo dell’invenzione a seguito della domanda iniziale comporta la nullità del brevetto per insufficiente descrizione
Quando nel procedimento per brevettazione vengono introdotte caratteristiche tecniche non presenti nella domanda originaria e che ne ampliano l’oggetto, il brevetto successivamente concesso può essere considerato nullo sia per estensione dell’oggetto della privativa oltre il contenuto della domanda sia per insufficiente descrizione.
L’insufficente descrizione come causa di invalidità ricorre nell’ipotesi in cui l’inclusione delle caratteristiche “aggiuntive” nella descrizione del brevetto sia indispensabile per consentire al tecnico del ramo di attuare l’invenzione senza difficoltà. L’interpretazione sistematica dell’art. 172 c.p.i. (che consente di integrare descrizione, rivendicazione e disegni) e dell’art. 76 c.p.i. (che sanziona la nullità oltre il contenuto della domanda iniziale) conduce a ritenere che sono consentite solo le integrazioni che – seppure rilevanti sotto il profilo dell’intelligenza
dell’invenzione- non ampliano il contenuto oggettivo della domanda iniziale.