Risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive
Nei contratti a prestazioni corrispettive qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento, giustificando la propria inadempienza con l’inadempienza dell’altro contraente, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e verificare quale di tali condotte, in un rapporto di dipendenza e proporzionalità, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto sia prevalente ed abbia alterato il nesso di sinallagmaticità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, non essendo consentita una valutazione frazionata di ciascuna domanda. Alla luce di tale principio occorre, pertanto, verificare si vi siano stati comportamenti colpevoli delle parti ed, eventualmente, quale sia il comportamento colpevole prevalente che abbia modificato l’equilibrio tra le reciproche obbligazioni dando causa al giustificato inadempimento della controparte.