Diritto del socio di s.r.l. di consultare la documentazione sociale e tutela d’urgenza
Il diritto di consultazione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. impone alla s.r.l. di consentire al socio l’esame della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali, contabilità e ogni altra documentazione relativa all’amministrazione, esame che può essere condotto anche tramite professionisti di fiducia del socio e comprende anche la possibilità di estrazione, a spese del socio, di copia della documentazione offerta in visione, tutto ciò presso il luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi, previo appuntamento anche telefonico.
Qualora l’amministratore di s.r.l. non dia seguito a ripetute richieste di esercizio del diritto di consultazione dei documenti sociali ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il ricorso alla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è ammissibile al fine di evitare che l’attesa della definizione del procedimento di merito possa frustrare le attività di verifica della gestione in corso da parte del socio.