Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività con perdita integrale del capitale sociale
L’addebito all’organo amministrativo di aver proseguito l’attività sociale in una situazione di sottocapitalizzazione rilevante ex art. 2482 ter c.c. mai sanata, omettendo gli adempimenti e violando gli obblighi imposti dallo stesso art. 2482 ter c.c. e dagli artt. 2485, co. 2, e 2486 c.c., costituisce grave illecito gestorio tale da assorbire normalmente in sé la portata e gli effetti pregiudizievoli per il patrimonio sociale di tutti gli specifici atti gestori ciononostante compiuti nel periodo di riferimento; poiché laddove l’addebito generale di prosecuzione illecita dell’attività sociale in stato di scioglimento risulti fondato, anche la porzione di depauperamento del patrimonio stesso specificamente imputabile alle operazioni contestate ne risulta assorbita come il meno nel più, senza che possa ritenersi sussistente un interesse ulteriore dell’attore a sentir comunque accertare le eventuali perdite direttamente conseguenti in via esclusiva agli ulteriori addebiti “specifici”. “. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]