Inquadramento di contratti per la fornitura della licenza d’uso di un software grafico e l’implementazione della tecnologia funzionale
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell’ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell’ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d’opera ovvero del contratto d’opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle dirette a far conseguire, nello scambio delle prestazioni del sinallagma, utilità in rapporto di causalità necessaria con l’attività del debitore. Ciò determina importanti conseguenze sul piano della valutazione dell’effetto risolutorio, giacché il mancato conseguimento di tali risultati incide negativamente sul sinallagma negoziale. Nel caso in cui il contratto preveda, oltre al conseguimento (a vantaggio del debitore) delle utilità funzionali alla sua attività, anche ulteriori prestazioni accessorie, il mancato conseguimento delle prime determina il venir meno dell’utilità delle seconde.
Ai sensi dell’art. 1223 c.c., sono risarcibili esclusivamente i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della controparte, in termini di danno emergente e lucro cessante. La prova di tali danni spetta al danneggiato. Tra i danni risarcibili sono da ricomprendere anche quelli, secondo ragionamento presuntivo fondato sulla rilevazione di dati obiettivi, connessi alla perdita di chances di guadagno funzionalmente riconducibili alla lesione subita a causa dell’illecito contrattuale.