Il periculum in mora per un’istanza di sequestro probatorio ante causam va dimostrato
Si deve ritenere inverosimile un periculum in mora anche solo remoto o potenziale ove si tema che il report redatto dalla società di revisione – e da questa custodito per conto del cliente – possa essere soppresso o alterato
ai fini di un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del quale la società potesse essere richiesta ai fini di un futuro giudizio di merito. In tale ipotesi, l’istanza di sequestro ante causam deve essere respinta in considerazione della qualità soggettiva di detentore, della piena disclosure avvenuta in causa in merito all’attuale esistenza e detenzione della res e della insussistenza di qualsivoglia allegazione o prova da controparte – neppure in via presuntiva – che il report possa essere facilmente manomesso, occultato o fatto sparire.