24 Luglio 2017

Pubblicità dei farmaci: differenza fra informazione ed intento promozionale

L’informazione fornita al consumatore in merito a farmaci generici, quando riguardante esclusivamente i farmaci prodotti dal soggetto che ha diffuso tale comunicazione, si inserisce obbiettivamente in un ambito promozionale della vendita di tali prodotti presso il pubblico e non la si può ritenere come comunicazione avente mero carattere informativo. Essa pertanto viola il divieto di pubblicità dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, di cui all’art. 115 d.lgs. 219/06.

Rappresentano mere informazioni, non vietate ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 219/06, quelle consistenti esclusivamente in una riproduzione fedele della confezione del medicinale e in una riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvati dalle autorità competenti in materia di medicinali. Si ha invece un contenuto promozionale quando le informazioni relative al medicinale siano state oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, posto che tali manipolazioni delle informazioni potrebbero spiegarsi solo al fine di perseguire uno scopo pubblicitario.

Deve dedursi l’esistenza di un intento promozionale quando le informazioni relative ai farmaci non sono dirette ad operatori qualificati, bensì al pubblico generico dei consumatori, con modalità tecniche di visualizzazione che non richiedono un’azione attiva di ricerca da parte dell’utente di Internet o da parte del lettore della rivista sulla quale la comunicazione compare come inserzione.

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Massimo Bacci

Massimo Bacci

Avvocato

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)

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