La partecipazione finanziaria in società controllata è correttamente iscritta allo stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie perchè destinata ad una permanenza durevole nel portafoglio della partecipante
Non viola il principio di veridicità stabilito dall’art. 2423 c.c. il bilancio che esponga una partecipazione detenuta in altra società quale immobilizzazione finanziaria.
La partecipazione, come indicato nella nota integrativa, é destinata ad una permanenza durevole nel portafoglio della partecipante ed è correttamente iscritta al costo di acquisto perché la controllata è considerata come società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere un frutto e perchè la società controllante non ha alcuna intenzione di intervenire nella gestione della controllata.
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Edgardo Ricciardiello
TitolareDottore di Ricerca Abilitazione Nazionale a Professore Associato in diritto Commerciale e Avvocato in Bologna(continua)