L’inadempimento contrattuale nel contratto di testimonial
La causa del contratto di testimonial consiste nell’acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico tramite la sua attività professionale al fine di promuovere il brand del committente verso il pagamento di un corrispettivo economico. Coerente con le finalità di tale contratto deve ritenersi il fatto che il testimonial non possa utilizzare la propria immagine in campo artistico in modo tale da porsi in contrasto con gli obblighi assunti con la controparte.
Integra dunque inadempimento del contratto di testimonial l’aver eseguito una performance artistica mettendo in mostra un capo di abbigliamento appartenente ad un’impresa concorrente nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione.
L’utilizzo non autorizzato di una fotografia facente parte di una campagna pubblicitaria da parte del testimonial in essa ritratto costituisce un inadempimento contrattuale, poiché pregiudica l’interesse del committente a che le fotografie della campagna pubblicitaria non vengano usate al di fuori della strategia commerciale predisposta dal committente stesso. L’utilizzo risulta illecito anche dal punto di vista extracontrattuale, ai sensi del terzo comma dell’art. 88 l.d.a., se trattasi di fotografia semplice avente come oggetto cose che sono in possesso del committente, quale una fotografia che ritrae il testimonial mentre indossa un capo di abbigliamento appartenente al committente.
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Massimo Bacci
AvvocatoAvvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)