Titolarità dei diritti su un’opera di design creata da dipendenti
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
Dovrà essere affermata la contitolarità del diritto morale d’autore quando risulti che un’opera sia stata creata con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone e la parte che contesti tale contitolarità non abbia formulato una diversa domanda di accertamento e non abbia provato l’esistenza di un diverso accordo scritto né specifiche circostanze idonee a superare la presunzione di uguaglianza delle quote di cui all’art. 10 c. 2 Lda.
L’assenza di un accordo tra le parti sul compenso non esclude la valida conclusione di un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera di design, che potrà essere determinato ai sensi dell’art. 2233 c. 1 c.c..
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)