Rivendica di brevetto e violazione di segreti industriali
La titolarità di un brevetto comporta la sussistenza della legittimazione attiva e passiva di una parte, non assumendo un rilievo decisivo, ai sensi dell’art. 118 Cpi, il contributo apportato personalmente alle invenzioni dagli inventori.
L’esistenza di un brevetto anteriore che descrive informazioni che si afferma essere segrete esclude in radice il carattere segreto delle relative informazioni con consequente rigetto della domanda di violazione di segreti industriali.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)