Giurisdizione del giudice italiano e del ricorso per sequestro conservativo in mancanza di prova circa l’inadeguatezza dei beni del debitore a garantire le ragioni creditorie del ricorrente
A mente dell’art. 669quinquies c.p.c., in pendenza di giudizio arbitrale la domanda cautelare va proposta al “giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito”.
La valutazione in tema di giurisdizione deve condursi, come si desume dal principio di cui all’art. 5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall’attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ‘ab initio‘ formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito.
Non sussiste il periculum in mora necessario per concedere il sequestro conservativo quando la società resistente – più che realizzare operazioni in danno della ricorrente – risulta avviata su percorsi liquidatori di per sé leciti, portati a conoscenza della controparte e non connotati in senso svalutativo dei propri assets, nell’ambito dei quali permangono ancora beni la cui adeguatezza a garantire le ragioni di credito avversarie non viene smentita dalla ricorrente [con tale motivazione il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da una società nei confronti di un’altra a tutela di un asserito credito derivante da una cessione di partecipazioni].