Non si ha contraffazione per equivalenti oltre i limiti di estensione della privativa determinati in sede di concessione del brevetto
L’ambito della protezione conferita dal brevetto è determinata dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (art. 69 CBE). Nell’interpretare la portata della tutela brevettuale, pur senza limitarsi alla mera lettera della norma, è necessario sempre bilanciare l’equa protezione del titolare del brevetto con la tutela dell’affidamento e la certezza dei terzi.
Non può estendersi attraverso una interpretazione per equivalenti l’ambito di privativa di un brevetto, quando esso sia stato espressamente delimitato, in sede di concessione del brevetto o nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 79 cpi, restringendo la privativa ai fini della validità del brevetto medesimo. In altre parole, i criteri interpretativi dell’ estensione della portata della privativa devono essere omogenei a quelli utilizzati per la validità del brevetto. Il volontario inserimento di caratteristiche volte a delimitare la privativa, al fine di salvare la validità del trovato, determina una limitazione della rivendicazione che non può comportare, attraverso lo strumento della contraffazione per equivalenti, l’estensione a ipotesi espressamente escluse attraverso la limitazione.
La distinzione operata tra obiezioni sostanziali e formali non rileva, posto che, ai sensi dell’art. 138 CBE, la conseguenza della violazione è sempre la nullità del brevetto. Sarebbe quindi illogico, oltre che contrario a ogni canone di legittimo affidamento e di buona fede, operante sia sul piano oggettivo che soggettivo, recuperare attraverso la contraffazione per equivalenti una privativa che sarebbe stata esclusa, in mancanza di espressa delimitazione, per invalidità del brevetto. Il titolare del brevetto è, quindi, vincolato alle delimitazioni, indipendentemente dalle ragioni soggettive che l’abbiano spinto a effettuarle, non potendo, in violazione dei principi di coerenza e di buona fede, rivendicare poi, mediante l’equivalenza, un ambito di tutela più esteso, in contrasto con la detta limitazione. Tale condotta, che rappresenterebbe un abuso da parte del titolare del brevetto, pregiudicherebbe l’affidamento dei terzi, il cui interesse è sempre da bilanciare con l’interesse monopolistico del titolare del brevetto.