Residualità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. e sua inesperibilità quando sussistano altre forme di tutela tipiche
Va respinta la richiesta di pronunciarsi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere una serie di provvedimenti diversi tra loro, ma comunque volti a garantire in via d’urgenza il corretto svolgimento della convocanda assemblea, e, anche, azioni di responsabilità e revoca: in particolare, difetta il requisito della residualità tipico dello strumento ex art. 700 c.p.c. perché i punti all’ordine del giorno rispetto ai quali vengono richiesti ordini ed inibitorie sono tutti riconducibili ad iniziative che possono bene essere realizzate e tutelate appellandosi all’art. 2476 c.c..