Sequestro probatorio
Il sequestro di una fonte di prova documentale ai sensi dell’art. 670 c.p.c. può essere concesso solo se venga esplicitato, anche al fine di valutare la coincidenza soggettiva fra i destinatari del sequestro e quelli della causa di merito, a sostegno di quale successiva azione il mezzo di prova sarà prodotto e a condizione che venga dimostrata non solo la pertinenza della res rispetto alla prova del diritto che si va a tutelare in giudizio, ma la sussistenza della necessaria correlazione tra il sequestro e il diritto alla esibizione della res nel giudizio di merito.
Deve ritenersi inammissibile la richiesta di sequestro probatorio diretta ad acquisire corrispondenza fra uno dei resistenti e terzi, in quanto l’ostensione di tale corrispondenza sarebbe in violazione della tutela costituzionale alla riservatezza e in violazione del canone fondamentale del contraddittorio che connota tutti i procedimenti disciplinati dell’ordinamento italiano.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)