Competenza del Tribunale delle imprese in materia di versamenti dei soci alla società
Nulla esclude, rientrando ciò nell’autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l’erogazione di un capitale di credito con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito e anche durante la vita della società. A tal riguardo, la stessa ampia e generica formula del secondo comma dell’art. 2467 c.c. consente di individuare, accanto al tradizionale contratto di mutuo, un’ampia gamma di possibili contratti creditizi tra la società e i soci, oltre una serie di comportamenti concludenti che concretamente denotino una causa ed una funzione economica di finanziamento in favore della società. Si riferisce quindi a quegli apporti (diretti o indiretti) di denaro dei soci, che comportano l’obbligo di restituzione a carico della società e che si differenziano dai conferimenti propriamente detti e dagli altri apporti volontari destinati a capitalizzare la società. Assume quindi rilevanza l’accertamento della volontà delle parti al fine di verificare a quale titolo sia stato effettuato il versamento. La stessa necessità di qualificare un versamento in questo contesto rende evidente che si è in presenza di rapporti societari, da attribuire in ogni caso alla competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, senza che sia possibile procedere ad ingiustificate atomizzazioni o distinzioni