Esclusione del socio di cooperativa edilizia; legittimità di clausole statutarie che prevedano il rimborso alla società delle spese amministrative
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista ai fini del decorso del termine per proporre opposizione, non richiede l’adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese, conseguendosi in tal modo le finalità previste dalla legge.
Laddove in forza di una delibera di esclusione venga meno la qualità di socio in capo al soggetto prenotatario di un alloggio sociale, resta travolta anche la prenotazione dell’immobile, con la conseguenza che il detentore ex socio non può più vantare alcun titolo o diritto per rimanere nel godimento dell’alloggio sociale e la società cooperativa può ottenerne la restituzione.
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l’esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria in quanto non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi ma riguarda i rapporti interni alla società ed è pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale.