Parametri per la stima del danno causalmente connesso al compimento degli atti di distrazione degli amministratori
Ai fini della quantificazione del danno arrecato al patrimonio sociale dalle condotte distrattive degli amministratori, non può essere accolto come parametro il valore delle rimanenze di magazzino oggetto di distrazione, in quanto l’assenza delle scritture contabili non consente di ricostruire l’esatta composizione numerica e qualitativa del magazzino, rendendo così non verificabile la relativa valorizzazione proposta da parte attrice.
Il valore costituito dall’ammontare del passivo non può costituire un valido parametro per la stima del danno causalmente connesso al compimento degli atti di distrazione addebitati agli amministratori. Ciò in quanto, se è vero che l’omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sé (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare, in assenza di allegazione di uno specifico nesso causale tra la mancata tenuta delle scritture contabili e il dissesto della società. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Il creditore che agisce in giudizio, sia per ottenere l’adempimento sia per ottenere il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte che ha l’onere di provare il fatto estintivo costituito dall’adempimento.