Contestazione del foro convenzionale ed obbligazioni assunte in proprio da uno dei condebitori solidali
In forza del canone ermeneutico in base al quale il contratto va interpretato secondo buona fede, la clausola sul foro convenzionale deve ritenersi comprensiva di ogni questione inerente tanto l’interpretazione quanto l’esecuzione del contratto.
I convenuti nel contestare la competenza del giudice adito non possono limitarsi alla contestazione del foro convenzionale indicato in contratto, ma devono altresì farsi carico della specifica contestazione di tutti i criteri legali di radicamento.
L’art. 164 co. 4 c.p.c. prevede una comminatoria di nullità unicamente alla mancata esposizione dei “fatti” e non anche “degli elementi di diritto” posti a fondamento della domanda.
L’impegno assunto in proprio da uno dei condebitori non vale (ex art. 1273 c.c.) a liberare gli originari debitori in mancanza di espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore.
Accertato il mancato avveramento delle condizioni cui era subordinata l’efficacia del contratto preliminare, ne consegue il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipatamente versate quale credito di valuta naturalmente comprensivo di interessi legali dalla domanda.