Esclusione del socio di società cooperativa edilizia: obbligo di rilascio dell’alloggio sociale, pagamento dei canoni ancora dovuti e dell’indennità di occupazione
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27, alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che “presentano ragioni di connessione” con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. Conseguentemente detta sezione è anche competente in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione del socio con correlata decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale.
Poiché lo scopo di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa è quello di ottenere nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari, presupposto per potere ottenere in godimento l’alloggio è l’aver acquisito lo status di socio della cooperativa. Conseguentemente, la delibera di esclusione comporta la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa.
Essendo il socio escluso decaduto dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale e relative pertinenze, non è dunque più giustificata l’occupazione dell’immobile da parte sua.
L’assegnazione dell’immobile in godimento comporta la corresponsione del canone di godimento. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi dalla scadenza determinati nella misura contrattualmente prevista, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
A fronte dell’occupazione sine titulo dell’alloggio sociale da parte del socio escluso, la società cooperativa ha diritto alla corresponsione di una indennità. La determinazione di tale indennità avviene applicando in via analogica il criterio previsto dall’art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondenti a quanto la cooperativa attrice avrebbe percepito dall’assegnazione ad altro socio, qualora la convenuta avesse rilasciato tempestivamente l’immobile.