Questioni in tema di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti di amministratori di s.r.l.
In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f., in via esclusiva al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a intraprendere, a tutela del ceto creditorio, le azioni “di massa” avverso gli amministratori che abbiano causato un danno al patrimonio sociale. Di conseguenza, la decisione degli organi della procedura di proseguire nell’azione ex art. 2394 c.c. instaurata da un creditore prima della dichiarazione di fallimento fa venir meno la legittimazione processuale dell’attore originario.
In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l., nonostante il novellato art. 2476 c.c. non faccia più richiamo all’azione ex art. 2394 c.c., il curatore della s.r.l. fallita resta legittimato, ai sensi dell’art. 146 l.f., all’esercizio di tutte le azioni di responsabilità che trovano il proprio fondamento sull’esistenza di un danno per la massa dei creditori determinato da condotte gestorie violative dei doveri di conservazione del patrimonio sociale.
Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell’insufficienza patrimoniale (che, a sua volta, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.f., né alla perdita integrale del capitale sociale), ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi sono stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società.