Procedura di risoluzione degli enti creditizi ex d.lgs. n. 180/2015 e obbligazioni dell’ente-ponte: la legittimazione passiva della c.d. “good bank”
In caso di avvio della procedura di risoluzione di un ente creditizio in default ex d. lgs. n. 180/2015, l’Autorità di risoluzione ha il potere di azzerare il valore nominale delle azioni emesse dall’ente, senza che questo determini anche l’azzeramento degli obblighi risarcitori derivanti da condotte illecite antecedenti all’emissione delle azioni, in quanto obblighi scorporati dalle stesse (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la Banca d’Italia, nella sua qualità di autorità di risoluzione, azzerato le azioni dell’istituto di credito, sussistesse in capo alla Banca in risoluzione l’obbligo al risarcimento del danno ex art. 94 TUF per aver determinato gli investitori ad aderire all’aumento di capitale mediante documenti informativi fallaci).
In caso di risoluzione di una banca mediante cessione dell’azienda bancaria a un ente-ponte, il perimetro delle attività/passività trasferite è delineato con il provvedimento di cessione dell’Autorità di risoluzione; quindi, eventuali passività non espressamente escluse con detto provvedimento restano sottoposte alla responsabilità dell’ente-ponte (nel caso di specie il Tribunale ha accertato la legittimazione passiva dell’ente-ponte rispetto all’azione risarcitoria degli azionisti dell’ente in risoluzione ex art. 94 TUF, vista la mancata esclusione dalla cessione delle passività scaturenti dalla condotta inadempiente ai doveri informativi previsti dal TUF dell’ente emittente).
Non è ammissibile equiparare la posizione degli azionisti quali titolari nei confronti dell’emittente di diritti incorporati nelle azioni e la posizione degli stessi azionisti quali titolari nei confronti dell’emittente di pretese risarcitorie derivanti dall’inadempimento degli obblighi sanciti dal TUF, antecedenti rispetto al conferimento, perché manca una norma che lo disponga espressamente.
I rimedi contemplati dalla legge di stabilità n. 208/2015 e dal d.l. n. 59/2016 convertito dalla legge n. 119/2016 in materia, rispettivamente, di istituzione del Fondo di solidarietà e di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, sono rimedi semplificati previsti per determinate categorie di investitori ritenute deboli dal legislatore ma del tutto facoltativi, dato che il comma 860 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 fa salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di cessione di azienda bancaria non trova applicazione l’art. 2560 c.c., che esclude l’obbligo del cessionario di adempimento dei debiti dell’azienda anteriori alla cessione a meno che questi risultino dalle scritture contabili; ciò perché la norma generale di cui all’art. 2560 c.c. è derogata dalla norma speciale prevista dall’art. 42 d. lgs. n. 180/2015, in base alla quale, in caso di cessione dell’azienda bancaria all’ente ponte, sono traferiti tutti i diritti, le attività e le passività, salva espressa esclusione disposta dall’autorità di risoluzione.
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Nunzia Gaetani
AvvocatoLaurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)