Apprezzamento del fumus boni iuris ai fini del procedimento di descrizione e principi comunitari in relazione alle misure cautelari per controversie IP
Il fumus boni iuris richiesto affinché sia disposta la descrizione, essendo questa una misura cautelare volta alla ricerca ed alla salvaguardia del mezzo di prova, deve essere apprezzato in via diretta avendo riguardo al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale per il quale si invoca la tutela. Di conseguenza, la sussistenza del fumus boni iuris, che dovrà comunque essere accertata, potrà in questo caso essere valutata con minore rigore.
Le misure cautelari necessarie a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere, conformemente al principio stabilito direttiva 2004/48/CE (direttiva Enforcement) e ribadito dalla costante giurisprudenza, “fair, equitable, non unnecessarily complicated or costly”, nonché “proportionate” e tali da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da garantire tutele contro gli abusi. In tal senso, va rigettata la richiesta di descrizione per ottenere prove di presunta contraffazione di un brevetto sulla cui validità appare dubbia.