Azione di responsabilità contro gli amministratori, prescrizione, onere della prova e nesso di causalità
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, pur se esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2949 c.c., con decorrenza dello stesso, secondo quanto stabilito dalla regola generale di cui all’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quindi, poiché una componente essenziale del diritto al risarcimento è il danno, la prescrizione non può decorrere se non dal momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, oppure dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, posto che tale circostanza costituisce causa di sospensione, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., perché solo con il concretizzarsi di questi elementi il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha negato che il termine prescrizionale quinquennale potesse farsi decorrere dall’omissione dei pagamenti dovuti o dal momento nel quale sono state notificate alla società le cartelle esattoriali per assenza del danno, realizzatosi solo con la notifica alla Società delle ingiunzioni di pagamento relative alle predette cartelle esattoriali. Il Tribunale ha rilevato, quindi, che solo in quel momento si è realizzato il danno ed è maturato il diritto al relativo risarcimento con conseguente decorrenza del termine prescrizionale di cui all’art. 2949 c.c.).
Nel giudizio di responsabilità contro gli amministratori, in caso di allegazione da parte dell’attore dell’inadempimento dell’amministratore convenuto, spetta a quest’ultimo l’onere di provare l’adempimento degli obblighi nascenti dal ruolo svolto, in conformità a quanto previsto in tema di responsabilità nascente da contratto. Non opera come esimente ex art. 2392 c.c. la prova di proprie attribuzioni specifiche, ma occorre, invece, l’allegazione e la prova di deleghe o attribuzioni specifiche ad altri componenti del consiglio di amministrazione.
In caso di domanda di risarcimento del danno, parte attrice ha l’onere di provare il nesso causale tra la condotta contestata e il danno subito e il relativo giudizio causale non può basarsi su presunzioni non fondate su elementi univoci (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, rilevando che il nesso causale non può ritenersi provato sulla base di una mera presunzione non basata su elementi univoci).
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Nunzia Gaetani
AvvocatoLaurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)