Tutela del disegno registrato di una calzatura e liquidazione del danno equitativa secondo il criterio del MOL
La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il modello che, oltre a riprendere tutti gli elementi formali ed estetici del modello originale, ne imita pedissequamente anche tutti gli aspetti non direttamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’aspetto del prodotto e che contribuiscono a comporre, nel loro insieme, gli elementi caratteristici e distintivi rilevanti.
Ai fini del calcolo del danno, si ritiene di adottare il metodo di calcolo che liquida il danno nella misura del 30% del prezzo di vendita del contraffattore, quale margine operativo lordo (MOL), risultando tale impostazione in accordo con nozioni di comune esperienza e con la prassi di questo Tribunale in sede di liquidazione equitativa molte volte attuata.
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Omar Cesana
AssociateAvvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.(continua)