27 Novembre 2017

La fama dell’autore quale indice rilevante nel determinare il valore artistico di un’opera di design e incompatibilità della tutela autorale del design con la concorrenza sleale confusoria

L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico – requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design – si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.

Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest’ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l’intero design industriale – non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.

Il tema dell’opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell’autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell’opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un’opera già esistente anche senza il consenso dell’autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all’arte dell’autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni ’60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell’arte contemporanea: l’ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell’opera anteriore.

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Massimo Bacci

Massimo Bacci

Avvocato

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)

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