Revoca della facoltà di amministrare una società di persone e nomina di un curatore speciale
Poiché il rimedio di cui all’art. 2259 c.c. rappresenta «un’estrema ratio» all’interno della disciplina delle società di persone, soltanto un «pericolo realmente imminente ed irreparabile» può giustificare la revoca immediata, in via cautelare, della facoltà di amministrare la società. Ciò, a maggior ragione se si considera che l’eventuale revoca di tutti i soci amministratori «condurrebbe inevitabilmente alla paralisi dell’attività sociale», non essendo possibile – per ovviare a tale inconveniente – la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.: quest’ultimo, infatti, svolge una mera funzione processuale, essendo unicamente deputato «alla rappresentanza in giudizio dell’ente cui manchi (o sia in conflitto d’interessi) il legale rappresentante.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)