Insufficienza della documentazione prodotta in giudizio e inammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia contabile
La consulenza tecnica preventiva, quale species del più ampio genus di mezzi di prova individuato dall’art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c..
In materia di consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto documentazione, di carattere anche contabile, l’ausiliare del giudice non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi.