Nullità del marchio per mancanza di novità in presenza di un identico marchio di fatto
Ai sensi dell’art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotto i o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Dunque, colui che registri il proprio marchio per prodotti identici a quelli per i quali è sempre stato utilizzato un marchio di fatto incorre nella nullità ex art. 12 lett. a) c.p.i., a prescindere da ogni valutazione relativa al marchio di fatto.