E’ ammissibile la riduzione di un sequestro conservativo attuato su quota di s.r.l.
Qualora il valore della quota assoggettata a sequestro conservativo sia sproporzionato per eccesso rispetto all’ammontare del sequestro accordato, è ammissibile la riduzione ex artt. 496 e 676 c.p.c. del vincolo ad una porzione inferiore del capitale sociale, stante la divisibilità della quota di s.r.l. (sulla scorta di tale principio il Tribunale ha operato la riduzione del vincolo ad una frazione dell’unitaria partecipazione sociale su cui era stato eseguito il provvedimento cautelare).
La divisibilità della quota di s.r.l., ancorché non automatica in caso di successione ereditaria, appare naturale e deriva dai principi generali, salvo diversa previsione statutaria, sicché la mancata riproduzione di una regola come quella di cui al previgente art. 2482 c.c. non par fondare il venir meno della regola della divisibilità, ma piuttosto ad affermare la superfluità di una previsione ad hoc.
In caso di sequestro conservativo di quota di s.r.l., gli artt. 2352 e 2471-bis c.c. impongono la nomina di un custode ai fini dell’esercizio del diritto di voto e degli altri “diritti amministrativi”. La competenza alla nomina del custode, secondo la preferibile interpretazione, va riconosciuta ai sensi dell’art. 669duodecies c.p.c. in capo al giudice che emanato il provvedimento cautelare di sequestro, non apparendo al riguardo applicabili le norme ex artt. 520 e 559 c.p.c.