21 Dicembre 2017

Sequestro conservativo e associazione in partecipazione

I soci della società associante in partecipazione e la società stessa sono soggetti giuridici distinti. Pertanto l’associato in partecipazione può chiamare a rispondere la società associante in partecipazione per la condotta dei soci solo ove l’associante abbia preliminarmente promesso il fatto del terzo.

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007,  “in caso di pluralità di convenuti” una persona (anche giuridica) domiciliata nella Confederazione Elvetica può essere citata “davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato” quando “fra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio (…) di giungere a decisioni incompatibili” (nel caso di specie il Collegio, attesa la propria giurisdizione nei confronti di una delle società convenute, di diritto italiano, “associante in partecipazione” e del suo ex amministratore, residente in Italia, ha affermato la propria giurisdizione anche nei riguardi dell’altra convenuta, società di diritto svizzero, “associata in partecipazione”).

In punto di periculum in mora, nella valutazione della fondatezza del timore di dispersione della garanzia patrimoniale del debitore postulato dall’art. 671 c.p.c. devono essere valorizzati anche i profili (c.d. soggettivi) del comportamento dei resistenti (nel caso di specie, l’ex amministratrice della società ricorrente “associante in partecipazione” procedette a ripartire la somma retrocessa dai promittenti venditori per gran parte a favore dell’associata stessa, ove la madre dell’amministratrice medesimo e il suo convivente avevano interessi, lasciando il residuo marginale all’associante. Secondo il Collegio tale comportamento è incontestabilmente doloso sia con riguardo all’ ex amministratrice della società associante che “in situazione di palese conflitto di interessi, ha ritenuto di assumere senza esitazione e con estrema rapidità una decisione indiscutibilmente contraria agli interessi della società amministrata ed invece favorevole ad un soggetto terzo” in cui l’amministratrice stessa aveva interessi, che con riferimento alla società associata, riferibile a soggetti strettamente connessi all’allora amministratrice e che dell’illecito di causa risulta esser stata al tempo stesso istigatrice e beneficiaria).

In punto di esistenza, validità e tardività della notificazione del ricorso per sequestro conservativo trova applicazione la norma speciale dettata in materia di procedimento cautelare uniforme dall’art. 669-sexies c.p.c., che onera il giudice, senza vincolarlo ad alcuna specifica regola formale, soltanto di sentire le parti e di provvedere sulla domanda cautelare, omessa ogni formalità non funzionale a tale esigenza minima di contraddittorio (nel caso di specie, il Collegio ha respinto le doglianze delle resistenti in merito all’esistenza e validità della notifica dell’originario ricorso e tardività della seconda notifica, rilevando che le originarie resistenti sono state ben citate per l’udienza come rinviata e che l’irregolarità costituita dai quattro giorni di ritardo con cui il ricorso è stato notificato a una delle resistenti non ha impedito alla stessa di godere di ventisei giorni per apprestare la propria difesa scritta e di ulteriori otto prima della discussione del ricorso).

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