La contumacia dell’amministratore non previene l’accertamento della falsità delle poste di bilancio
Nel caso di un amministratore chiamato a rispondere delle proprie condotte gestorie e rimasto contumace, può attribuirsi valore probatorio alle contestazioni dell’attore, qualora formulate in maniera specifica e tecnicamente corretta, in ordine alla non veridicità di alcune poste di bilancio. Infatti, sebbene la contumacia del convenuto abbia valore neutro ai fini del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., questa non può essere considerata tale a fronte di un preciso onere probatorio.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)