Sulla perdita della capacità processuale degli organi di istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa
La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e “la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell’inizio della procedura concorsuale” (così, già Cass. n.1010/2004).
A sua volta, la perdita della capacità di stare in giudizio degli organi societari comporta l’interruzione del processo una volta che l’evento interruttivo sia stato dichiarato dal difensore della parte che l’ha subito (non essendo invece applicabile l’art. 43 l. fall. in quanto non espressamente richiamato dall’art. 83 TUB in materia di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari).
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)