Azione di responsabilità e onere della prova
Ai fini delle azioni di responsabilità è onere della parte attrice l’individuazione di specifici addebiti che debbono concretarsi in un danno puntualmente indicato e determinato, salvo ricorrere al criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo ogni qual volta la totale mancanza delle scritture contabili, o la loro sostanziale inattendibilità, ne impediscano la concreta determinazione (nella fattispecie il Tribunale ha in un caso di mancata predisposizione dei bilanci da parte del liquidatore ha respinto la domanda per carenza di prova del danno). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
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Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)