Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 – , prevede semplicemente che il curatore è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, della società fallita; sicchè il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.
Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato trova applicazione anche nei confronti dell’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costituitivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione decorre dalla data del fatto.
Costituisce obbligo specifico dell’amministratore quello di predisporre un impianto organizzativo e contabile della società tale da consentirgli di avere sempre il controllo in ordine alla situazione patrimoniale economico e finanziaria della società dallo stesso amministrata.
Ai fini della quantificazione del danno, può farsi ricorso al criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali solo ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in considerazione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo. Nel caso di assoluta inattendibilità dell’ultimo bilancio disponibile, ai fini del detto criterio equitativo, occorre fare ricorso non al netto indicato nel menzionato bilancio inattendibile, bensì al valore dello sbilancio fallimentare cui andrà sottratto il patrimonio netto negativo alla data in cui va ancorato il verificarsi della causa di scioglimento.
La locuzione “senza indugio” di cui all’art. 2485 c.c., presuppone un termine per agire, inespresso ma sicuramente breve e che qualifica il grado di diligenza richiesto all’organo amministrativo, che dovrà avere tempestiva informazione, non dovrà attendere oltre per il suo accertamento al fine dei necessari adempimenti pubblicitari; detti accertamenti costituiscono oggetto di un obbligo gravante sull’organo amministrativo per il quale deve ritenersi comunque applicabile lo stesso criterio di diligenza e tempestività di cui alla presente norma, che regola quindi anche le modalità temporali dell’accertamento in parola. La medesima tempestività non può essere richiesta ai sindaci per attivare la loro legittimazione sussidiaria all’inerzia degli amministratori.
In tema di vessatorietà di una clausola di polizza assicurativa, occorre stabilire se essa vada qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., ovvero dell’oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)