La gestione in prospettiva liquidatoria: responsabilità e congruità del compenso degli amministratori
Gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale ( 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.).
Il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’ 2485 c.c. determina la responsabilità per l’illegittima attività gestionale successiva se si prova che questa non sia stata coerente con la finalità conservativa dell’integrità del patrimonio che gli amministratori debbono perseguire in una prospettiva liquidatoria, nel rispetto dell’ 2486 c.c.
Il risultato gestionale conseguito in seguito alla perdita del capitale può essere rappresentato dalla differenza tra il patrimonio netto di liquidazione e quello alla data di presentazione della domanda di concordato o dalla somma algebrica dei risultati economici gestionali conseguiti a partire dalla data di effettiva perdita del capitale sociale al momento di presentazione della domanda di concordato.
Nella stima del risultato che ragionevolmente si sarebbe potuto realizzare dall’attività liquidatoria, è necessario tenere conto di tutti i costi che sarebbero comunque stati ineliminabili in una situazione di liquidazione e di tutte le variazioni che si sarebbero comunque prodotte per effetto della messa in liquidazione.
Il compenso percepito da un amministratore può essere considerato incongruo o irragionevole quando si discosti dalle prassi di mercato, o non sia giustificato dai compiti o dalle professionalità del gestore, o quando, pur se astrattamente conforme ai livelli di mercato, sia sproporzionato alla luce delle condizioni della società.
Il compenso, pur se ab origine determinato in misura congrua, può divenire in seguito sproporzionato ed eccessivamente oneroso per la società a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche.
In particolare, l’integrale perdita del capitale sociale deve comportare la messa in liquidazione della società, con conseguente rinegoziazione del compenso, da trasformarsi in compenso a uno o più liquidatori, e riconduzione dello stesso ad un importo ragionevole alla luce della situazione di crisi.
La mancata rinegoziazione dei compensi degli amministratori, comporta per la società un onere aggiuntivo risarcibile.