Impugnazione della delibera di esclusione del socio di cooperativa
La deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa deve rispondere ai canoni dell’autonomia e della completezza, nel senso che dal suo contenuto devono emergere i fatti specifici oggetto dell’addebito. La delibera di esclusione di un socio di società cooperativa, per le gravi conseguenze che ne derivano e che investono la stessa qualità di socio, richiede chiarezza e, in particolare, la precisa enunciazione dei fatti addebitati a fondamento dell’esclusione. Pertanto, il provvedimento deve essere univoco ed autonomo, senza che sia necessario un collegamento con elementi desumibili in altro modo.
La delibera di esclusione di un socio di cooperativa deve essere comunicata all’interessato personalmente. A tal fine, la produzione della delibera di esclusione del socio dalla cooperativa in un giudizio diverso da quello di opposizione alla delibera medesima non costituisce mezzo idoneo a garantire che l’interessato venga direttamente a conoscenza del provvedimento e non fa decorrere il termine per l’impugnazione.
L’omessa comunicazione al socio di società cooperativa del verbale della riunione del consiglio di amministrazione che ha deliberato la sua esclusione non costituisce motivo di invalidità della delibera di esclusione dello stesso.
L’incompletezza della comunicazione al socio di società cooperativa della sua esclusione non comporta l’invalidità dell’atto, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione (giustificando una opposizione tardiva), non assumendo alcun rilievo a tal fine la conoscenza da parte del socio degli addebiti contestatigli nel corso del procedimento in quanto gli stessi possono anche non coincidere con quelli posti a base dell’esclusione .